{"id":7910,"date":"2008-04-07T00:00:00","date_gmt":"2008-04-06T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/le-sfide-del-nuovo-quadro-istituzionale-europeo\/"},"modified":"2017-11-03T15:40:50","modified_gmt":"2017-11-03T14:40:50","slug":"le-sfide-del-nuovo-quadro-istituzionale-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/04\/le-sfide-del-nuovo-quadro-istituzionale-europeo\/","title":{"rendered":"Le sfide del nuovo quadro istituzionale europeo"},"content":{"rendered":"<p>Il quadro istituzionale proposto dal Trattato di Lisbona accentuer\u00e0 la dimensione \u201ctransgovernativa\u201d del <i>policy-making<\/i> europeo. \u00c8 una prospettiva che non solo sta aprendo un confronto (tra le istituzioni e tra i paesi dell\u2019Unione) per quanto riguarda la scelta degli uomini da porre ai vertici dell\u2019Unione, ma rappresenta anche, come \u00e8 giustamente segnalato dal \u201c<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/articolo.asp?id=784\"><b><u>Rapporto del Gruppo di riflessione strategic<\/u><\/b><\/a>\u201d del Mae, una sfida per il nostro paese. Una sfida innanzitutto al sistema politico, perch\u00e9 sia capace di garantire condizioni interne \u201cper poter aspirare alla leadership emergente dell\u2019Unione\u201d. Ma anche una sfida al sistema istituzionale. <\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, secondo il Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo non sar\u00e0 pi\u00f9 presieduto dai Capi di Stato e di Governo secondo una rotazione semestrale, ma da un Presidente stabile, che avr\u00e0 un mandato di due anni e mezzo. Un Presidente stabile avr\u00e0 anche il Consiglio dei Ministri degli Affari esteri: il nuovo Alto Rappresentante, che oltre a presiedere il Consiglio sar\u00e0 anche Vice Presidente della Commissione. Probabilmente per queste nomine si aspetteranno le elezioni del Parlamento europeo, dopo le quali dovr\u00e0 essere scelto anche il nuovo Presidente della Commissione europea.<\/p>\n<p>Ma la vecchia regola della rotazione semestrale continuer\u00e0 a valere per il Consiglio Affari generali, che oggi si occupa tanto di affari generali quanto della politica estera e di sicurezza comune. Ora &#8211; come giustamente segnalato dal Rapporto del Gruppo di riflessione &#8211; queste due competenze si separeranno: da un lato, il Consiglio Affari esteri (che si occuper\u00e0 della politica estera e di sicurezza comune), dall\u2019altro il Consiglio Affari generali, cui spetter\u00e0, secondo il Trattato, assicurare la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e preparare le riunioni del Consiglio europeo. Molto si discute dei possibili attriti cui pu\u00f2 portare la creazione del Consiglio europeo come istituzione autonoma, sganciata dalle altre formazioni del Consiglio e dotata di una Presidenza stabile.<\/p>\n<p><b>Motore di attivit\u00e0<\/b><br \/>Quali che siano le conseguenze di questa scelta, certo \u00e8 che il Consiglio Affari generali diventer\u00e0 anche pi\u00f9 di oggi il vero motore dell\u2019attivit\u00e0 del Consiglio. Un esito peraltro in linea con gli orientamenti della Convenzione europea, ove si era ipotizzato di creare addirittura un Consiglio Affari legislativi, che assumesse per intero la funzione legislativa oggi esercitata dalle varie formazioni del Consiglio.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, il Rapporto propone assai opportunamente di \u201cistituire una figura ministeriale di alto livello, incaricata del coordinamento generale (e legislativo) delle politiche europee del paese\u201d. La proposta non viene ulteriormente articolata, se non evidenziando che questa figura dovrebbe collegare \u201cpi\u00f9 strettamente le funzioni di coordinamento europeo alla Presidenza del Consiglio\u201d, e ci\u00f2 per \u201cridurre almeno alcune delle difficolt\u00e0 strutturali che affliggono il sistema-paese in chiave europea\u201d. In vista della formazione del nuovo Governo, si potrebbe esplicitare questa opzione scegliendo di affidare la delega per gli Affari europei (e dunque la responsabilit\u00e0 di quello che \u00e8 gi\u00e0 oggi un importante Dipartimento della Presidenza del Consiglio) a un Vice Presidente del Consiglio, cui dovrebbe spettare quindi anche il ruolo di coordinare la posizione nazionale nelle varie formazioni del Consiglio, partecipando ai lavori del Consiglio Affari generali.<\/p>\n<p>Troppo spesso abbiamo visto Vice Presidenti del Consiglio alla ricerca di un ruolo nell\u2019Esecutivo che non si esaurisse nell\u2019essere il numero due della compagine governativa. Proprio questa tensione \u00e8 stata all\u2019origine di spacchettamenti, doppi cappelli, non tutti funzionali n\u00e9 efficienti. Gli Affari europei sono stati invece sempre affidati a un Ministro senza portafoglio, che ha dovuto combattere per affermare il proprio ruolo quale coordinatore della posizione nazionale nella formazione del diritto comunitario. Con maggiore peso politico, un Vice Presidente del Consiglio potrebbe presiedere il Comitato interministeriale per gli Affari comunitari europei (Ciace), istituito a seguito della legge n. 11 del 2005, che ha mosso i primi passi, e con successo, nella legislatura che sta terminando, ma la cui attivit\u00e0 conferma quotidianamente le difficolt\u00e0 politiche e le resistenze amministrative che rendono complessa la preparazione e la definizione autorevole e tempestiva di una posizione nazionale sui singoli dossier.<\/p>\n<p><b>Nuovi ruoli dei Parlamenti<\/b><br \/>Giustamente il Rapporto segnala come il maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei meccanismi decisionali dell\u2019Unione previsto dal Trattato di Lisbona possa divenire un\u2019ulteriore occasione per agevolare questo processo. In realt\u00e0, la novit\u00e0 del Trattato sta proprio nella possibilit\u00e0 per i Parlamenti di intervenire direttamente in procedimenti dell\u2019Unione europea, indipendentemente dal loro tradizionale ruolo di controllo e indirizzo sull\u2019azione del Governo in seno al Consiglio dei Ministri dell\u2019Unione. In taluni casi, il Trattato prevede addirittura un vero e proprio potere di veto (nella revisione semplificata dei Trattati e per la legislazione applicabile al diritto di famiglia), sulla base del quale anche un solo Parlamento nazionale pu\u00f2 bloccare l\u2019adozione di atti che sono stati approvati all\u2019unanimit\u00e0 dal Consiglio dell\u2019Unione. Ma lo strumento che dovrebbe dare un nuovo e pi\u00f9 attivo ruolo ai Parlamenti nazionali \u00e8 costituito dalla procedura cosiddetta di <i>early-warning<\/i>, di verifica del rispetto del principio di sussidiariet\u00e0. Un apposito Protocollo allegato al Trattato prevede che ai Parlamenti vengano trasmessi non solo i documenti di consultazione della Commissione, ma anche tutti i progetti di atti legislativi dell\u2019Unione. <\/p>\n<p>Su questi ultimi atti, ciascuna Camera di ogni Parlamento nazionale potr\u00e0 svolgere una funzione di \u201cvigilanza\u201d preventiva circa il rispetto del principio di sussidiariet\u00e0. Ogni Camera, infatti, ha a disposizione otto settimane per analizzare questi progetti e formulare pareri contenenti rilievi circa il rispetto del principio di sussidiariet\u00e0. Di questi pareri, le istituzioni europee tengono conto, e qualora i rilievi siano condivisi da un terzo dei Parlamenti nazionali (un quarto nel caso dello Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia), il progetto in atto deve essere riesaminato dalla Commissione e, al termine di tale riesame, la decisione di modificarlo, ritirarlo o mantenerlo deve essere motivata. Entrato in vigore l\u2019atto normativo, poi, ciascuna Camera pu\u00f2 addirittura promuovere, per il tramite del rispettivo Governo, un ricorso alla Corte di giustizia, sempre per violazione del principio di sussidiariet\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 ovvio che, tra gli effetti di questo nuovo meccanismo, vi sar\u00e0 certamente una maggiore attenzione dei Governi all\u2019attivit\u00e0 dei Parlamenti, tale da garantire una sintonia preventiva nella definizione della posizione nazionale nel procedimento normativo comunitario.<\/p>\n<p>Questo nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali, che la dottrina italiana tende a considerare negativamente in quanto potenziale elemento di freno del processo decisionale dell\u2019Unione, pu\u00f2 tuttavia rappresentare un\u2019ulteriore occasione per definire con tempestivit\u00e0 ed efficacia la posizione nazionale almeno sui principali dossier comunitari. Il fatto che Camera e Senato possano aprire un dialogo diretto con le istituzioni di Bruxelles, formulando addirittura pareri su progetti di atti normativi comunitari, dovrebbe costituire uno stimolo a fare di questo canale un ulteriore strumento per definire la posizione nazionale sui singoli dossier comunitari sin dal loro avvio, creando cosi un circolo virtuoso tra le nuove procedure previste dal Trattato di Lisbona e la tradizionale attivit\u00e0 parlamentare di controllo e indirizzo.<\/p>\n<p> Perch\u00e9 ci\u00f2 si verifichi \u00e8 necessario che il Governo  si faccia trovare pronto a rispondere nelle sedi parlamentari entro il termine delle otto settimane dalla pubblicazione delle iniziative normative dell\u2019Unione. Il sistema di definizione della posizione nazionale nelle sedi governative dovr\u00e0 quindi essere oliato e ben funzionante: il Ciace si dovr\u00e0 riunire regolarmente e vi dovr\u00e0 essere un interlocutore governativo (che abbia anche dei Sottosegretari) capace di fornire tempestivamente alle sedi parlamentari la posizione del Governo italiano. Questi aspetti non sono approfonditi nel Rapporto che parla genericamente di un \u201cripensamento delle attuali procedure\u201d, con un pi\u00f9 diretto coinvolgimento delle Commissioni competenti per materia, al di l\u00e0 del ruolo che gi\u00e0 oggi svolgono sia alla Camera sia al Senato le Commissioni per gli affari europei. <\/p>\n<p>In realt\u00e0, l\u2019esperienza e l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla commissione politiche Ue del Senato sembra mostrare <i>in nuce<\/i> la capacit\u00e0 di fornire una risposta efficiente alle nuove esigenze poste dal Trattato di Lisbona. Mentre infatti l\u2019omologa commissione della Camera ha una composizione autonoma, la commissione politica Ue ne ha una che integra in s\u00e9 quella delle commissioni di merito (di essa fanno infatti parte due o tre senatori per ciascuna delle altre tredici commissioni permanenti). Essa si pu\u00f2 esprimere in prima battuta su tutti i progetti normativi europei, avendo, anche qui a differenza dell\u2019omologa commissione della Camera, il potere di chiedere che i propri pareri vengano direttamente inviati al Governo (e quindi, perch\u00e9 no, in futuro anche alle istituzioni europee), nel caso di inerzia della commissione competente per materia. <\/p>\n<p>La tempistica imposta all\u2019esame parlamentare dal Trattato di Lisbona richiede &#8211; per garantire un utile coinvolgimento dei Parlamenti &#8211; che al loro interno sia individuato comunque un soggetto con una competenza generale, capace di reagire con rapidit\u00e0; il che \u00e8 difficile ottenere da commissioni di merito la cui agenda \u00e8 condizionata dai tempi della legislazione e della politica nazionali.<\/p>\n<p>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il quadro istituzionale proposto dal Trattato di Lisbona accentuer\u00e0 la dimensione \u201ctransgovernativa\u201d del policy-making europeo. \u00c8 una prospettiva che non solo sta aprendo un confronto (tra le istituzioni e tra i paesi dell\u2019Unione) per quanto riguarda la scelta degli uomini da porre ai vertici dell\u2019Unione, ma rappresenta anche, come \u00e8 giustamente segnalato dal \u201cRapporto del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7910"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66985,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910\/revisions\/66985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}