{"id":79777,"date":"2020-03-24T08:06:16","date_gmt":"2020-03-24T07:06:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=79777"},"modified":"2020-03-24T08:06:39","modified_gmt":"2020-03-24T07:06:39","slug":"il-futuro-delle-sanzioni-economiche-del-regno-unito-post-brexit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/il-futuro-delle-sanzioni-economiche-del-regno-unito-post-brexit\/","title":{"rendered":"Il futuro delle sanzioni economiche post-Brexit"},"content":{"rendered":"<p>Il potere di determinare in via del tutto autonoma rispetto al resto dell&#8217;<strong>Unione europea<\/strong> la propria <strong>politica commerciale\u00a0<\/strong>&#8211; <strong>incluse le sanzioni economiche<\/strong> &#8211; \u00e8 stata una delle rivendicazioni ottenute da Downing Street con il &#8220;<strong>pacchetto <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/dopo-brexit-parte-salita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Brexit<\/a><\/strong>&#8220;. Ci\u00f2 non significa che dallo scorso 1\u00b0 febbraio l&#8217;organo del ministero del Tesoro britannico per l&#8217;attuazione delle sanzioni finanziarie, l&#8217;<em>Office for Financial Sanctions Implementation<\/em> (Ofsi)\u00a0abbia istituito un sistema sanzionatorio nuovo e diverso da quello preesistente. Fino al 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8, infatti, in essere un <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/lambasciatore-nelli-feroci-conversa-con-lord-mandelson\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>periodo di transizione<\/strong><\/a> in cui non si prevedono riforme, in attesa che Londra e Bruxelles raggiungano un accordo anche sul dossier sanzioni.<\/p>\n<p>A quanto sembra, ad oggi, l&#8217;orientamento dell&#8217;Ofsi \u00e8 quello di continuare a dare attuazione alle <strong>disposizioni adottate in sede multilaterale<\/strong>, poich\u00e9 generalmente condivise e ritenute pi\u00f9 efficaci. A riprova di ci\u00f2, lo <em>European Union (Withdrawal) Act<\/em> <em>2018<\/em> dispone, tra l&#8217;altro, il mantenimento nell&#8217;ordinamento britannico di norme dell&#8217;Ue direttamente applicabili e gi\u00e0 in vigore, comprese quelle in materia di sanzioni.<\/p>\n<p><strong>Nuova politica estera, nuove sanzioni<br \/>\n<\/strong>Se fino alla fine del 2020 da un lato il governo di Sua Maest\u00e0 si coordiner\u00e0 con gli omologhi del continente per dare attuazione alle misure restrittive adottate in sede europea, dall&#8217;altro ne amplier\u00e0 il novero per il perseguimento di ulteriori obiettivi, quali una <a href=\"https:\/\/rusi.org\/sites\/default\/files\/20190919_designing_sanctions_after_brexit_web.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rafforzata protezione della sicurezza nazionale e dei diritti umani<\/a>. Il <strong><em>Sanctions and Money Laundering Act<\/em><\/strong> 2018 (Samla), norma cardine per il nuovo corso, attribuisce al governo britannico il potere di emettere <strong>regolamenti sanzionatori<\/strong>, non solo per dare attuazione a quelli Ue (come ha gi\u00e0 fatto in passato), ma anche qualora lo ritenga opportuno per, ad esempio, la <strong>lotta al terrorismo<\/strong>, <strong>ragioni di politica estera<\/strong>, <strong>il rispetto del diritto umanitario<\/strong>, <strong>la prevenzione della proliferazione di armi di distruzioni di massa<\/strong>.<\/p>\n<p>Il senso di <em>d\u00e9j\u00e0 vu<\/em> percepito \u00e8 dovuto al palese richiamo dell&#8217;<strong>impianto normativo statunitense in materia di sanzioni<\/strong> \u2013 come previsto dall&#8217;<em>International Emergency Economic Powers Act<\/em> &#8211; nel contesto di <a href=\"https:\/\/www.iai.it\/it\/pubblicazioni\/il-regno-unito-post-brexit-tra-ue-e-usa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una pi\u00f9 ampia riforma politica orientata verso l&#8217;altra sponda dell&#8217;Atlantico<\/a>. I cambiamenti pi\u00f9 evidenti, espressioni della politica estera dell&#8217;amministrazione di Boris Johnson, si manifesteranno in un <strong>atteggiamento pi\u00f9 rigido nei confronti della Russia<\/strong>, dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani &#8211; sul <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/08\/magnitsky-act-diritti-umani\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello statunitense Magnitsky<\/a> &#8211; nonch\u00e9 in un potenziale riallineamento del Regno Unito alla politica di <em>maximum pressure<\/em> contro l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/01\/dai-metalli-al-manifatturiero-le-nuove-sanzioni-usa-alliran\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Iran<\/strong><\/a>, promossa da Donald Trump.<\/p>\n<p>Le somiglianze con il modello statunitense emergono anche da una prima lettura delle <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/uk-financial-sanctions-guidance\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">linee guida pubblicate dall&#8217;Ofsi<\/a>, che prevedono, tra l&#8217;altro, l&#8217;<strong>estensione automatica delle sanzioni<\/strong> alle entit\u00e0 possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da uno o pi\u00f9 soggetti designati, secondo un&#8217;automaticit\u00e0 tipica dell&#8217;approccio Usa (si consideri la cosiddetta &#8220;<em>Ofac&#8217;s 50 Percent Rule<\/em>&#8220;, tenendo tuttavia presente che la prassi statunitense prevede l&#8217;estensione delle misure restrittive solo in caso di possesso e non di controllo). Il<strong> sistema sanzionatorio dell&#8217;Ue<\/strong>, invece, prevede che le sanzioni non siano applicabili quando sia dimostrato &#8211; secondo il principio dell&#8217;approccio basato sul rischio, da valutare caso per caso &#8211; che i fondi o le risorse economiche trasferiti alle entit\u00e0 possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da uno o pi\u00f9 soggetti sanzionati non siano messi a disposizione o vadano a beneficio di questi ultimi.<\/p>\n<p>Sempre sul modello americano, il Samla permetter\u00e0 alle autorit\u00e0 competenti di <strong>emettere licenze generali<\/strong> per attivit\u00e0 sottoposte a misure restrittive, in aggiunta a licenze specifiche, gi\u00e0 emesse in linea con la normativa Ue. Infine, notiamo che il Samla conferisce alle autorit\u00e0 di Londra\u00a0<strong>maggiore discrezionalit\u00e0 nell&#8217;individuazione dei soggetti colpiti da sanzioni<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Incidenza sugli operatori italiani<br \/>\n<\/strong>Rispetto al passato, aumenteranno gli oneri di <em>compliance<\/em> per chi svolge attivit\u00e0 economica nel Regno Unito, derivanti dalla necessit\u00e0 di doversi conformare a discipline difformi. L&#8217;<strong>obbligo di<\/strong> <strong>conformit\u00e0 alla normativa inglese<\/strong> vige, infatti, in capo a tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si trovino o che operino sul territorio del Regno Unito e a tutti gli individui ed entit\u00e0 di diritto inglese, dovunque esse operino. Al tempo stesso, in base al diritto dell&#8217;Unione europea, i regolamenti Ue concernenti misure restrittive contro Paesi terzi si applicano, <em>inter alia<\/em>, a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all&#8217;interno o all&#8217;esterno del territorio dell&#8217;Unione, nonch\u00e9 a qualsiasi persona giuridica, entit\u00e0 o organismo che si trovi all&#8217;interno o all&#8217;esterno del territorio dell&#8217;Unione e sia costituita\/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro.<\/p>\n<p>Ne consegue che <strong>gli operatori italiani attivi nel Regno Unito dovranno conformarsi non solo alla disciplina dell&#8217;Ue, ma anche alle disposizioni britanniche<\/strong> che, ad esempio, potranno prevedere il congelamento di beni di soggetti non sottoposti a misure restrittive da Bruxelles o il rispetto di ulteriori obblighi procedurali (come la richiesta di autorizzazioni alle autorit\u00e0 britanniche), derivanti da differenti discipline o interpretazioni diverse delle stesse norme.<\/p>\n<p>In base alle informazioni ad oggi disponibili, lo scenario pi\u00f9 probabile per il 2021 sembra essere quello di una <strong>politica sanzionatoria britannica maggiormente allineata alla prassi statunitense<\/strong> <strong>e dunque<\/strong>, nel complesso, <strong>pi\u00f9 aggressiva<\/strong>. Non \u00e8 infatti da escludere che l&#8217;Ofsi, come l&#8217;Ofac statunitense, cominci ad adottare <strong>anche sanzioni a valenza extraterritoriale<\/strong>, ovvero applicabili in assenza di collegamento oggettivo o soggettivo con la giurisdizione del Regno Unito.<\/p>\n<p><em>Questa pubblicazione fa parte\u00a0<span class=\"il\">di<\/span>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/blog\/sanzioni-internazionali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una serie a tema\u00a0<strong>Sanzioni internazionali<\/strong><\/a>\u00a0realizzata in collaborazione con lo\u00a0<a href=\"https:\/\/studiopadovan.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Studio Legale Padovan<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il potere di determinare in via del tutto autonoma rispetto al resto dell&#8217;Unione europea la propria politica commerciale\u00a0&#8211; incluse le sanzioni economiche &#8211; \u00e8 stata una delle rivendicazioni ottenute da Downing Street con il &#8220;pacchetto Brexit&#8220;. 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