{"id":79976,"date":"2020-03-29T08:31:34","date_gmt":"2020-03-29T06:31:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=79976"},"modified":"2020-03-31T11:27:52","modified_gmt":"2020-03-31T09:27:52","slug":"misure-di-contrasto-al-coronavirus-e-rispetto-dei-diritti-umani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/misure-di-contrasto-al-coronavirus-e-rispetto-dei-diritti-umani\/","title":{"rendered":"Misure di contrasto al coronavirus e rispetto dei diritti umani"},"content":{"rendered":"<p>Come noto, la <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/limpatto-del-coronavirus-covid-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>diffusione del virus Covid-19<\/strong><\/a> ha indotto quasi tutti gli Stati a introdurre <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/le-misure-in-italia-e-nel-resto-deuropa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>misure restrittive<\/strong><\/a> dei diritti individuali, considerate indispensabili per arginare il dilagare della pandemia. Ad esempio, l&#8217;obbligo di quarantena per quanti siano entrati in contatto con individui infetti costituisce una limitazione della<strong> libert\u00e0 personale<\/strong>. La creazione di &#8220;zone rosse&#8221; dalle quali non \u00e8 concesso allontanarsi restringe la <strong>libert\u00e0 di movimento<\/strong>. Il divieto di assembramenti limita fortemente la <strong>libert\u00e0 di riunione<\/strong>.<\/p>\n<p>L&#8217;<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/tech-e-democrazia-i-rischi-di-unapp-anti-coronavirus\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">utilizzo di software<\/a> per tracciare in nostri spostamenti incide sul diritto alla <strong><em>privacy.<\/em><\/strong> Si tratta di diritti e libert\u00e0 garantiti sia dalla <strong>Costituzione italiana<\/strong>, sia dai <strong>trattati internazionali<\/strong> a tutela dei <strong>diritti umani<\/strong> di cui l&#8217;Italia \u00e8 parte.<\/p>\n<p><strong>Sono ammissibili restrizioni ai diritti individuali?<br \/>\n<\/strong>Sia il nostro testo <a href=\"http:\/\/questionegiustizia.it\/articolo\/i-limiti-costituzionali-della-situazione-d-emergenza-provocata-dal-covid-19_27-03-2020.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>costituzionale,<\/strong><\/a> sia le convenzioni sui <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/02\/il-coronavirus-e-i-limiti-delle-istituzioni-internazionali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>diritti umani<\/strong><\/a> prevedono tuttavia la possibilit\u00e0 di introdurre limitazioni al pieno godimento dei diritti che codificano. Queste sono legittime quando tese a <strong>salvaguardare interessi collettivi<\/strong> (quali la salute o la sicurezza pubblici), o<strong> interessi essenziali dello Stato<\/strong>. Tali misure limitative possono avere carattere <strong>ordinario,<\/strong> cio\u00e8 essere gi\u00e0 previste in linea generale nelle singole disposizioni che codificano un dato diritto. Ma in alcuni casi le limitazioni possono anche assumere carattere <strong>straordinario<\/strong>. In situazioni emergenziali, i principali trattati sui diritti umani contemplano infatti la possibilit\u00e0 di introdurre misure derogatorie, ossia provvedimenti eccezionali che sarebbero altrimenti vietati dal trattato, ma che divengono leciti perch\u00e9 tesi a far fronte a un <strong>pericolo eccezionale che minaccia<\/strong> &#8220;<strong>la vita della nazione<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Esistono peraltro dei <strong>parametri formali e sostanziali<\/strong> che vanno rispettati nell&#8217;attuare entrambe le tipologie di restrizioni. Queste devono essere, innanzitutto, previste dalla legge, in ossequio al principio di legalit\u00e0 che \u00e8 teso a limitare l&#8217;arbitrio dell&#8217;autorit\u00e0 pubblica. In secondo luogo, le limitazioni devono essere proporzionate all&#8217;interesse che si intende proteggere, e lo Stato \u00e8 quindi chiamato a individuare un equo bilanciamento fra la misura restrittiva e il bene collettivo meritevole di tutela.<\/p>\n<p><strong>Limitazioni ordinarie ed epidemie<br \/>\n<\/strong>Consideriamo ad esempio il diritto alla libert\u00e0 personale, codificato all&#8217;articolo 5 della <strong>Convenzione europea per i diritti dell&#8217;uomo<\/strong> (Cedu). La disposizione prevede che nessuno possa essere recluso, salvo elencare una serie di eccezioni fra le quali figura la &#8220;<strong>detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa<\/strong>&#8220;. La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (organismo indipendente incaricato di vigilare sull\u2019applicazione della Cedu) ha avuto modo di fornire un&#8217;<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-68077\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">interpretazione autentica della norma<\/a>. Interpellata sulla liceit\u00e0 dell&#8217;ospedalizzazione coatta di un malato di Hiv che aveva adottato comportamenti &#8220;a rischio&#8221;, suscettibili di estendere il contagio ad altri individui, la Corte ha dovuto stabilire se il <strong>bilanciamento<\/strong> fra il diritto alla libert\u00e0 personale del ricorrente e il diritto collettivo alla salute fosse stato garantito.<\/p>\n<p>Nell&#8217;effettuare la propria valutazione i giudici hanno tenuto conto di fattori quali la<strong> lunghezza del periodo di detenzione<\/strong>, la <strong>pericolosit\u00e0 della malattia<\/strong> (sia in relazione alla facilit\u00e0 del contagio, che ai sintomi che la stessa pu\u00f2 dare), e la <strong>disponibilit\u00e0 di altre misure meno lesive della libert\u00e0 individuale<\/strong> utili a far fronte alla situazione. Considerati i ritmi del contagio, il numero dei decessi causati dal Covid-19, e le gravi difficolt\u00e0 di molti Stati nell&#8217;arginare l&#8217;epidemia, le misure di ospedalizzazione o quarantena adottate da diversi Stati sembrerebbero in linea con i requisiti fissati dall&#8217;articolo 5 della Cedu.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;emergenza coronavirus e la possibilit\u00e0 di deroga ai trattati<\/strong><br \/>\nQualora gli Stati reputino che la minaccia rappresentata dall&#8217;attuale epidemia metta a <strong>repentaglio i propri interessi essenziali<\/strong> (o la stessa esistenza della compagine statale), possono far ricorso \u2013 previo un formale atto di notifica \u2013 alla clausola di deroga prevista dai trattati (ad esempio all&#8217;articolo 15 della Cedu) e <strong>sospendere il pieno godimento di alcuni diritti per introdurre misure straordinarie<\/strong>. In effetti, <a href=\"https:\/\/www.coe.int\/en\/web\/conventions\/notifications\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lettonia, Romania, Armenia, Moldova, Estonia e Georgia hanno gi\u00e0 deciso di far ricorso alla clausola<\/a>, sospendendo diritti quali la libert\u00e0 di movimento, la libert\u00e0 di riunione, il diritto all&#8217;istruzione (avendo dovuto procedere alla chiusura delle scuole) o il pieno godimento del diritto di propriet\u00e0 (rendendosi necessaria la requisizione di strutture o beni essenziali per il trattamento dei malati). Le sospensioni hanno per ora durata limitata a quattro o otto settimane, ma nulla vieta che possano essere rinnovate e ampliate.<\/p>\n<p>Resta da capire se per introdurre misure del genere ci fosse realmente bisogno di ricorrere alla deroga, considerato che numerose (e pesanti) restrizioni possono comunque essere adottate attraverso le <strong>limitazioni ordinarie<\/strong>. Alla base di tale scelta potrebbe esserci l&#8217;aspettativa di una maggior <strong>indulgenza<\/strong> della Corte europea nel valutare la congruit\u00e0 di misure introdotte in presenza di stati d&#8217;emergenza conclamati. Altra spiegazione plausibile \u00e8 che, avendo adottato misure la cui legittimit\u00e0 non \u00e8 stata ancora <strong>testata<\/strong> dalla Corte, gli Stati non sono sicuri della loro compatibilit\u00e0 con la Cedu, e preferiscono quindi derogare per mettersi al riparo da eventuali future censure.<\/p>\n<p>I vari governi stanno quindi fin qui introducendo misure restrittive assai simili, ma <strong>si dividono fra quelli che non vogliono essere additati come Stati che derogano formalmente ai trattati, e quelli che invece fanno ricorso alla deroga<\/strong>, per timore che alcuni provvedimenti adottati possano altrimenti risultare in violazione dei propri obblighi internazionali. Le riprova di quale delle due strategie sia pi\u00f9 appropriata si avr\u00e0 se e quando la Corte esaminer\u00e0 ricorsi riguardanti le misure restrittive adottate.<\/p>\n<p><strong>Le raccomandazioni degli organismi internazionali<br \/>\n<\/strong>Intanto esperti incaricati di vigilare sul rispetto dei diritti umani per conto delle <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/EN\/NewsEvents\/Pages\/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&amp;LangID=E\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Nazioni Unite<\/strong><\/a> e del <a href=\"https:\/\/www.coe.int\/en\/web\/commissioner\/-\/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Consiglio d&#8217;Europa<\/strong><\/a> invitano gli Stati ad <strong>adottare misure di contrasto al virus che siano in linea con il rispetto dei diritti fondamentali<\/strong>. Le azioni intraprese non devono avere effetti discriminatori, ma prendere in considerazione le esigenze specifiche dei gruppi particolarmente vulnerabili, come gli anziani o i senza tetto. Le misure introdotte devono inoltre essere unicamente rivolte a debellare la malattia e non devono minare in modo permanente il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto.<\/p>\n<p>D&#8217;altro canto \u00e8 necessario ricordare che, sempre in virt\u00f9 della propria partecipazione a trattati sui diritti umani, gli Stati hanno il <strong>dovere di proteggere gli individui su cui esercitano giurisdizione da minacce gravi ed imminenti<\/strong>, soprattutto quando mettono a repentaglio il diritto alla vita. Se, dunque, non prendessero alcuna misura per prevenire il contagio, si troverebbero comunque in violazione dei propri obblighi internazionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come noto, la diffusione del virus Covid-19 ha indotto quasi tutti gli Stati a introdurre misure restrittive dei diritti individuali, considerate indispensabili per arginare il dilagare della pandemia. Ad esempio, l&#8217;obbligo di quarantena per quanti siano entrati in contatto con individui infetti costituisce una limitazione della libert\u00e0 personale. 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