{"id":80841,"date":"2020-04-22T09:00:43","date_gmt":"2020-04-22T07:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=80841"},"modified":"2020-04-23T17:57:45","modified_gmt":"2020-04-23T15:57:45","slug":"emergenza-covid-19-e-soccorsi-in-mare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/04\/emergenza-covid-19-e-soccorsi-in-mare\/","title":{"rendered":"I soccorsi in mare durante la pandemia"},"content":{"rendered":"<p>Lo tsunami causato dalla <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/speciali\/limpatto-del-coronavirus-covid-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>pandemia di Covid-19<\/strong><\/a> non poteva risparmiare le migrazioni via mare. N\u00e9 si poteva pensare che gli intenti criminali degli scafisti e la disperazione delle persone che fuggono dalle persecuzioni o cercano una vita migliore fossero inibiti da un virus, anche il pi\u00f9 letale. Lo dimostrano i <a href=\"https:\/\/www.ilpost.it\/2020\/04\/13\/alan-kurdi-quarantena\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>156 migranti soccorsi il 6 aprile 2020 dalla nave &#8220;Alan Kurdi&#8221;<\/strong><\/a> della Ong tedesca Sea Watch al largo delle coste libiche e le voci disperate di numerosi migranti alla deriva, raccolte e trasmesse il giorno di Pasqua da &#8220;<strong><em>A<strong>larm phon<\/strong>e<\/em><\/strong>&#8221; (un contatto telefonico di emergenza predisposto a supporto delle operazioni di salvataggio marittimo).<\/p>\n<p><strong>Italia non sicura\u2026<\/strong><br \/>\nL&#8217;imminente arrivo nei mari italiani della Alan Kurdi e il suo rifiuto di avvalersi del supporto della <strong>Germania<\/strong> (Stato di bandiera) avevano indotto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare il 7 aprile, in concerto con altri ministeri, un <strong>decreto<\/strong> in base al quale, per tutto il periodo di emergenza derivante dalla pandemia di Covid-19, &#8220;i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di <em>Place of Safety<\/em> (&#8220;luogo sicuro&#8221;), in virt\u00f9 di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo [\u2026] per i casi di soccorso effettuati da parte di unit\u00e0 navali battenti bandiera straniera al di fuori della area Sar italiana&#8221;. La <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Convenzione_internazionale_sulla_ricerca_ed_il_salvataggio_marittimo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione di Amburgo<\/strong><\/a> \u00e8 quella del 27 aprile 1979 sulla<strong> ricerca e il salvataggio marittimo<\/strong>.<\/p>\n<p>In altre parole, a causa dell&#8217;emergenza sanitaria in corso, <strong>l&#8217;Italia non \u00e8 un posto sicuro <\/strong>per l&#8217;approdo finale delle navi che soccorrono le persone in mare. Il preambolo del decreto menziona, tra l&#8217;altro, l&#8217;<strong>art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<\/strong> che reca, attraverso esemplificazioni, la definizione di &#8220;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1994\/12\/19\/094G0717\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>passaggio inoffensivo<\/strong><\/a>&#8221; nel mare territoriale. L&#8217;assenza di un esplicito riferimento ad alcuno degli esempi elencati nell&#8217;art. 19 fa intendere che il decreto \u00e8 stato emanato per fronteggiare &#8220;passaggi&#8221; in mare che genericamente recano pregiudizio al &#8220;buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero&#8221;. Ci\u00f2 trova conferma nel richiamo, presente ancora nel preambolo, dell&#8217;<strong>art. 83 del codice della navigazione<\/strong>, il quale assegna al &#8220;ministro dei Trasporti&#8221; la facolt\u00e0 di <strong>vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale<\/strong>\u00a0&#8220;per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione&#8221;.<\/p>\n<p><strong>\u2026 se il soccorso \u00e8 operato da navi straniere<\/strong><br \/>\nSenonch\u00e9, il decreto interministeriale del 7 aprile copre le operazioni di salvataggio condotte da <strong>navi straniere<\/strong> in zone di responsabilit\u00e0 che spettano ad altri Stati. Di conseguenza, se l&#8217;operazione \u00e8 condotta da <strong>navi italiane oppure nella (estesa) zona di responsabilit\u00e0 italiana<\/strong>, l&#8217;Italia ritorna a essere &#8220;sicura&#8221; e le persone soccorse potranno essere sbarcate in porti italiani. Dal preambolo del decreto si evince che l&#8217;Italia \u00e8 un &#8220;posto sicuro&#8221; anche quando le operazioni, condotte da navi straniere, sono coordinate dalle autorit\u00e0 italiane (IMRCC-Roma).<\/p>\n<p>La cronaca ha visto, poi, il capo della Protezione Civile ordinare, su indicazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, <a href=\"http:\/\/www.protezionecivile.gov.it\/amministrazione-trasparente\/provvedimenti\/-\/content-view\/view\/1250434\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>il trasferimento su un&#8217;altra nave e la quarantena delle persone soccorse <\/strong><\/a>dalla &#8220;Alan Kurdi<strong>&#8220;<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Deroghe emergenziali e disparit\u00e0 di trattamento<\/strong><br \/>\nPu\u00f2 l&#8217;emergenza in atto giustificare una <strong>deroga<\/strong> alle regole applicabili al soccorso marittimo e, in correlazione, alla gestione di migranti provenienti dal mare che, se del caso, richiedono asilo o protezione internazionale all&#8217;Italia? In questo periodo siamo abituati a restrizioni di vario genere, che toccano finanche diritti fondamentali civili, economici, sociali e culturali sanciti dal diritto internazionale e dalla Costituzione italiana.<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/misure-di-contrasto-al-coronavirus-e-rispetto-dei-diritti-umani\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sacrificio di simili diritti<\/strong><\/a> appare giustificato da esigenze imperative connesse all&#8217;emergenza sanitaria, sullo sfondo di un bilanciamento di valori che induce alla tolleranza verso lo scostamento dagli standard minimi dello stato di diritto.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che per\u00f2 suona sempre male, anche in un periodo di emergenza, \u00e8 la disparit\u00e0 ingiustificata di trattamento risultante da un atto dello Stato. Delle due, l&#8217;una: <strong>o l\u2019Italia \u00e8 un &#8220;posto non sicuro&#8221; per tutti<\/strong>, a prescindere dalla nazionalit\u00e0 della nave che opera il soccorso e dalla zona in cui il soccorso avviene, <strong>oppure l\u2019Italia \u00e8 un \u201cposto sicuro\u201d per tutti<\/strong>, compatibilmente con le capacit\u00e0 assistenziali del momento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo tsunami causato dalla pandemia di Covid-19 non poteva risparmiare le migrazioni via mare. N\u00e9 si poteva pensare che gli intenti criminali degli scafisti e la disperazione delle persone che fuggono dalle persecuzioni o cercano una vita migliore fossero inibiti da un virus, anche il pi\u00f9 letale. 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