{"id":81356,"date":"2020-05-06T07:56:04","date_gmt":"2020-05-06T05:56:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=81356"},"modified":"2020-05-10T17:08:09","modified_gmt":"2020-05-10T15:08:09","slug":"dubbi-corte-costituzionale-tedesca-quantitative-easing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/05\/dubbi-corte-costituzionale-tedesca-quantitative-easing\/","title":{"rendered":"I dubbi della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative easing"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>Corte costituzionale federale tedesca<\/strong> <em>(<\/em><em>Bundesverfassungsgericht, <\/em>BvG), dopo un rinvio iniziale a causa dell&#8217;emergenza sanitaria, si \u00e8 infine pronunciata il 5 maggio 2020 riguardo al <strong>programma di acquisto di titoli emessi da governi, agenzie pubbliche e istituzioni internazionali situate nell&#8217;area dell&#8217;euro<\/strong>, denominato <em>Public Sector Purchase Programme<\/em> (Pspp) e meglio noto come <strong><em>Quantitative Easing<\/em><\/strong> (Qe), promosso dalla <strong>Banca centrale europea<\/strong> (Bce) a partire dal marzo 2015 con l\u2019obiettivo di <strong>immettere liquidit\u00e0 per rilanciare la stabilizzazione e la crescita economica dell\u2019eurozona<\/strong>.<\/p>\n<p>Pur riconoscendo il rispetto del divieto di finanziamento del debito pubblico dei Paesi dell\u2019Unione monetaria, la Corte con sede a Karlsruhe ha stabilito che se entro i prossimi tre mesi il Consiglio direttivo della Bce non dimostrer\u00e0 in maniera chiara e fondata come gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal Pspp siano proporzionati agli effetti di politica fiscale che ne scaturiscono, la <strong>Bundesbank<\/strong> non sar\u00e0 pi\u00f9 autorizzata a sostenere il programma.<\/p>\n<p><strong>Fra Banca centrale e Corte di giustizia<\/strong><br \/>\nLa <a href=\"https:\/\/www.bundesverfassungsgericht.de\/SharedDocs\/Pressemitteilungen\/EN\/2020\/bvg20-032.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza<\/a>\u00a0\u00e8 inedita perch\u00e9 mina allo stesso tempo la legittimit\u00e0 della <strong>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea<\/strong>\u00a0(Cgue) e l\u2019indipendenza della Bce. I supremi magistrati tedeschi &#8211; <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2019\/09\/unione-bancaria-si-riserva-karlsruhe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">che non \u00e8 nuova a pronunce in materia di diritto dell&#8217;Ue<\/a> &#8211; hanno infatti respinto un precedente giudizio della Corte con sede in Lussemburgo, che nel 2018 aveva riconosciuto come il Qe non violasse il mandato della Bce. Il rigetto del provvedimento della Cgue, considerato arbitrario e oltre le sue competenze, segna oltretutto un pericoloso precedente che potrebbe aprire nel prossimo futuro a ulteriori sfide all\u2019ordine legale europeo da parte di Stati Membri che si trovino in aperto conflitto con gli standard democratici e lo stato di diritto su cui si fonda l&#8217;Unione europea, come l\u2019<strong>Ungheria<\/strong> di Viktor Orb\u00e1n e la <strong>Polonia<\/strong> del partito Diritto e Giustizia.<\/p>\n<p>I criteri ed i limiti agli acquisti di titoli del debito pubblico richiesti dai giudici tedeschi per <strong>riportare l\u2019operativit\u00e0 della Bce nei confini del proprio mandato di politica monetaria<\/strong>\u00a0rischiano di neutralizzare l\u2019efficacia del Pspp, depotenziando il <em>bazooka<\/em> predisposto e poi rilanciato nel settembre 2019 dall\u2019allora presidente <strong>Mario Draghi<\/strong>, che ha alimentato l\u2019acquisto di titoli di tutti i Paesi dell\u2019eurozona sul mercato aperto per <strong>una cifra prossima ai 3mila miliardi di euro<\/strong>. Nonostante la Corte costituzionale tedesca abbia specificato come i provvedimenti emessi non coinvolgano le <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/03\/bce-nuovo-qe-da-750-miliardi-per-lemergenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">recenti misure di risposta all\u2019emergenza pandemica di acquisto di titoli per 750 miliardi di euro<\/a> annunciata dalla Bce a marzo, i vincoli imposti al Pspp rischiano di limitare l\u2019efficacia anche di queste ultime.<\/p>\n<p><strong>Rischi e opportunit\u00e0<\/strong><br \/>\n\u00c8 inoltre estremamente arbitraria la richiesta contenuta nella pronuncia di bilanciare le significative implicazioni di politica economica derivanti dal perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, in considerazione di quanto siano sfumati i confini tra i due.<\/p>\n<p>Oltre il possibile indebolimento dell\u2019azione della Bce, con <strong>ripercussioni catastrofiche per le economie periferiche come l\u2019Italia<\/strong> e di conseguenza per la stabilit\u00e0 della zona dell\u2019euro nel contesto della profonda crisi attuale, la sentenza dei giudici costituzionali tedeschi apre scenari estremamente polarizzati. Se da un lato le tensioni attorno al mandato della Bce rischiano di avviare un <strong>processo di graduale disintegrazione dell\u2019Unione monetaria<\/strong>, dall\u2019altro potrebbero fornire l\u2019<strong>opportunit\u00e0 per un deciso avanzamento dell\u2019integrazione europea<\/strong>. Una modifica dei Trattati dell&#8217;Ue che estenda il mandato della Bce, nonch\u00e9 l\u2019adozione di leve di politica fiscale comuni che rendano l\u2019eurozona indipendente dalla Bce potrebbero divenire provvedimenti irrimandabili in tempi di crisi globale senza precedenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht, BvG), dopo un rinvio iniziale a causa dell&#8217;emergenza sanitaria, si \u00e8 infine pronunciata il 5 maggio 2020 riguardo al programma di acquisto di titoli emessi da governi, agenzie pubbliche e istituzioni internazionali situate nell&#8217;area dell&#8217;euro, denominato Public Sector Purchase Programme (Pspp) e meglio noto come Quantitative Easing (Qe), promosso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":81354,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[485,2311,2310,1813,486,1812,2312],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81356"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81356"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81356\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81360,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81356\/revisions\/81360"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}