{"id":8140,"date":"2008-05-12T00:00:00","date_gmt":"2008-05-11T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/una-legge-organica-per-linvio-delle-missioni-militari-allestero\/"},"modified":"2017-11-03T15:40:47","modified_gmt":"2017-11-03T14:40:47","slug":"una-legge-organica-per-linvio-delle-missioni-militari-allestero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2008\/05\/una-legge-organica-per-linvio-delle-missioni-militari-allestero\/","title":{"rendered":"Una legge organica per l\u2019invio delle missioni militari all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p>Uno dei problemi che dovr\u00e0 affrontare la nuova legislatura \u00e8 quello relativo alla disciplina dell\u2019invio delle missioni italiane all\u2019estero divenute ormai numerose. Si contano attualmente 24 missioni internazionali in 18 paesi, sotto egida Onu, Nato o Ue. Le missioni pi\u00f9 impegnative sono quelle dell\u2019Unifil in Libano e dell\u2019Isaf in Afghanistan. Ricorrente \u00e8 la polemica sulle regole d\u2019ingaggio. A parte l\u2019opportunit\u00e0 politica relativa alle modalit\u00e0 di partecipazione ad una determinata missione, spesso le polemiche sono il risultato di un\u2019errata interpretazione delle disposizioni costituzionali.<\/p>\n<p>Il contesto \u00e8 abbastanza chiaro. Da una parte, vi \u00e8 l\u2019art. 11 che proibisce la guerra di aggressione, dall\u2019altra, vi sono gli artt. 78 e 87, 9\u00b0 comma che disciplinano le procedure da seguire quando l\u2019Italia deve dichiarare la guerra ad altri Stati. Ma il concetto \u201cguerra\u201d non ha niente a che vedere con l\u2019invio di FFAA all\u2019estero in tempo di pace, che di regola avviene nel quadro di organizzazioni internazionali. Si parla di <i>Peace Support Operations <\/i>(Pso), per indicare le missioni di <i>peace-keeping<\/i>, quelle di <i>peace-enforcing<\/i>, nonch\u00e9 lo spiegamento di forze nel quadro dell\u2019amministrazione internazionale di territori. Il termine guerra, sotto il profilo giuridico, \u00e8 diventato desueto ed \u00e8 in genere sostituito da quello pi\u00f9 flessibile di conflitto armato. Gli artt. 78 e 87 Cost. sono quindi inadatti a disciplinare l\u2019invio di missioni all\u2019estero. Restano, da una parte, il baluardo dell\u2019art. 11 Cost., che proibisce l\u2019aggressione e, dall\u2019altra, le norme permissive dell\u2019ordinamento internazionale che consentono il ricorso alla forza armata (legittima difesa individuale e collettiva, uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intervento in territorio altrui con il consenso dello Stato territoriale).<\/p>\n<p> <b>I termini del problema   <\/b><br \/>In mancanza di una disciplina ad hoc, viene fatto ricorso alla Legge 25\/ 1997, che per l\u2019invio delle FFAA all\u2019estero prevede una deliberazione del Governo, sottoposta all\u2019esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvata dal Parlamento. Il Ministro della Difesa darebbe attuazione alle deliberazioni governative. Quantunque la Legge 25\/1997 non ne faccia cenno, \u00e8 da considerare che Governo, Parlamento e Ministro della Difesa dovrebbero agire nel rispetto dell\u2019art. 11 e nel quadro della normativa internazionale di riferimento. Viene qui prefigurata un\u2019operazione di ingegneria costituzionale, di incerta applicazione, che lascia aperti molteplici problemi.<\/p>\n<p>\u00c8 da aggiungere la questione dell\u2019applicabilit\u00e0 della normativa penale e del diritto umanitario. In Italia esistono due codici che disciplinano la materia: il codice penale militare di pace e quello militare di guerra. Alle missioni militari all\u2019estero dovrebbe essere applicato il codice di guerra a causa dell\u2019automatismo, stabilito dal codice stesso, purch\u00e9 si tratti di missioni \u201carmate\u201d. In effetti alle missioni in Afghanistan (primo periodo) ed in Iraq (Antica Babilonia) \u00e8 stato applicato tale codice. Per ovviare all\u2019automatismo, occorre che il legislatore disponga espressamente l\u2019applicazione del codice penale militare di pace. Il che di regola avviene nel decreto-legge che dispone il finanziamento della missione e la sua durata. Ma le norme repressive dei crimini internazionali e delle violazioni gravi del diritto umanitario, poste a tutela delle popolazioni dei paesi in cui ha luogo l\u2019intervento, si trovano nel codice di guerra e non in quello di pace. Si tratta di norme garantiste che, secondo un\u2019interpretazione, dovrebbero trovare applicazione anche se si facesse ricorso al solo codice di pace.<\/p>\n<p>La frammentariet\u00e0 del disposto legislativo rende necessaria una legge che disciplini organicamente la materia delle missioni all\u2019estero, del resto prefigurata dal legislatore, quando nel 2002 aveva modificato, senza stravolgerlo, l\u2019art. 9 del codice penale militare di guerra. Tra l\u2019altro la prassi di applicazione pu\u00f2 mutare con il mutare della maggioranza di governo e le interpretazioni della dottrina spesso divergono in mancanza di un chiaro ancoraggio legislativo.<\/p>\n<p><b>Le proposte di legge presentate durante la XV Legislatura<\/b><br \/>Durante la XV Legislatura erano state presentate le seguenti proposte di legge alla Camera dei Deputati d\u2019iniziativa, rispettivamente, dell\u2019on. Pinotti, dell\u2019on. Deiana e dell\u2019on. Cossiga ed altri. Tali proposte disciplinavano il procedimento per l\u2019invio delle missioni all\u2019estero e il trattamento economico del personale, senza soffermarsi sul nodo cruciale del diritto applicabile. La proposta di Legge Pinotti prevedeva che la missione fosse deliberata dal Consiglio dei Ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica. Quindi era previsto il tempestivo intervento delle Camere e l\u2019autorizzazione, per un periodo non superiore a 12 mesi, con provvedimento legislativo. Ancora pi\u00f9 dettagliata la proposta Deiana, che disciplinava gli interventi inquadrabili nel Capitolo VII delle Nazioni Unite intrapresi dal Consiglio di Sicurezza (quindi a comando Onu) o su sua autorizzazione e deliberate dall\u2019Ue. Si prevedevano anche missioni per far fronte a gravi emergenze umanitarie, su autorizzazione degli Stati interessati e in cui la forza potesse essere impiegata esclusivamente per autodifesa. Anche in questi casi, la missione avrebbe dovuto essere autorizzata con legge. Le FFAA italiane, operanti autonomamente oppure sotto comando multinazionale, sarebbero state soggette nello svolgimento delle loro operazioni, all\u2019osservanza del diritto umanitario. Il tutto nel rispetto dell\u2019art. 11 Cost. Pi\u00f9 concisa, sotto il profilo della procedura per l\u2019invio della missione, la proposta di Legge Cossiga ed altri che, dopo aver precisato nella relazione illustrativa come non fosse possibile disciplinare con legge ordinaria una materia avente rilevanza costituzionale e come non fosse opportuno sottoporre a procedure legislative una materia, quale quella di gestione delle crisi che richiede rapidit\u00e0 di intervento, stabiliva che l\u2019invio della missione era deliberato dal Consiglio dei Ministri, nel rispetto della Costituzione e della normativa vigente.<\/p>\n<p>Era stata altres\u00ec programmata un\u2019indagine conoscitiva nell\u2019ambito delle Commissioni pertinenti. La fine anticipata della legislatura ha posto termine ai lavori, impedendo che venisse approvata una disciplina organica sulle missioni militari all\u2019estero.  <\/p>\n<p>   <b>La legittima difesa degli Stati<\/b><br \/>Ma l\u2019esigenza rimane. Andrebbe finalmente chiarito, con un consenso condiviso, che l\u2019art 11 Cost. non proibisce qualsiasi uso della forza armata, ma solo l\u2019aggressione. Andrebbe poi chiarito che la legittima difesa, come viene intesa nei rapporti internazionali, \u00e8 nozione simile, ma allo stesso tempo ben diversa, dalla legittima difesa dell\u2019individuo. Quando lo Stato agisce in legittima difesa per respingere la violenza armata o interviene a sostegno di un governo straniero alle prese con l\u2019insurrezione o movimenti terroristici, \u00e8 autorizzato dal diritto internazionale ad usare la violenza bellica con modalit\u00e0 pi\u00f9 incisive e ben diverse da quelle dell\u2019individuo che si trova di fronte ad un malfattore con la pistola puntata. <\/p>\n<p>Una legge organica per l\u2019invio delle missioni all\u2019estero dovrebbe prevedere:<br \/>&#8211;\tla presa di decisione per l\u2019invio della missione, mediante una procedura celere e snella;<br \/>&#8211;\ti limiti temporali della missione, che dovrebbero essere sottoposti ad una verifica politica e non ad un automatismo dettato dalla legge di finanziamento; <br \/>&#8211;\ti parametri entro cui pu\u00f2 essere impiegata la violenza bellica, che trova i limiti, da una parte, nell\u2019opportunit\u00e0 politica e, dall\u2019altra, nell\u2019art. 11 Cost. e nelle norme di diritto internazionale;<br \/>&#8211;\tl\u2019applicazione di norme di diritto penale ad hoc per reprimere i reati commessi dai militari italiani e quelli commessi a danno di cittadini italiani, civili e militari;<br \/>&#8211;\tl\u2019applicazione delle norme di diritto internazionale umanitario e di quelle a tutela dei diritti umani fondamentali;<br \/>&#8211;\tdisposizioni ordinamentali per l\u2019applicazione della normativa tanto in territorio italiano quanto all\u2019estero.<br<<br \/>La legge dovrebbe anche prevedere \u2013 ma occorre un\u2019adeguata riflessione &#8211; disposizioni per le  Ong italiane, che operano nel territorio dove si svolge la missione, e per il personale civile con compiti di supporto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno dei problemi che dovr\u00e0 affrontare la nuova legislatura \u00e8 quello relativo alla disciplina dell\u2019invio delle missioni italiane all\u2019estero divenute ormai numerose. Si contano attualmente 24 missioni internazionali in 18 paesi, sotto egida Onu, Nato o Ue. Le missioni pi\u00f9 impegnative sono quelle dell\u2019Unifil in Libano e dell\u2019Isaf in Afghanistan. Ricorrente \u00e8 la polemica sulle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[96,116],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8140"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8140"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61778,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8140\/revisions\/61778"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}