{"id":83182,"date":"2020-07-25T09:50:40","date_gmt":"2020-07-25T07:50:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=83182"},"modified":"2020-08-03T14:56:27","modified_gmt":"2020-08-03T12:56:27","slug":"come-funzionera-il-freno-di-emergenza-del-recovery-fund","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/07\/come-funzionera-il-freno-di-emergenza-del-recovery-fund\/","title":{"rendered":"Come funzioner\u00e0 il freno di emergenza del Recovery Fund"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019introduzione del \u201c<a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/07\/recovery-fund-accordo-raggiunto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>freno di emergenza<\/strong><\/a>\u201d, che \u00e8 servita a superare i contrasti in tema di gestione del <a href=\"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2020\/07\/il-consiglio-europeo-e-la-lanterna-magica-delleuropa-possibile\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Recovery Fund<\/strong><\/a>, non costituisce un\u2019assoluta novit\u00e0. Di questo meccanismo gi\u00e0 si avvale il <strong>Trattato di Maastricht<\/strong> per gettare una sorte di <strong>ponte fra decisioni del Consiglio all\u2019unanimit\u00e0 e a maggioranza qualificata<\/strong>. Pu\u00f2 essere dunque utile raffrontare la disciplina del freno\u00a0 di emergenza cos\u00ec come delineata nelle <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/media\/45118\/210720-euco-final-conclusions-it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Conclusioni<\/strong> del recente Consiglio europeo<\/a>, con quella gi\u00e0 in essere nel diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Il Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione europea (Tfue) prevede l\u2019intervento del freno di emergenza \u00a0in tre casi: misure per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per lavoratori migranti (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12008M048&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>art. 48<\/strong><\/a>); cooperazione giudiziaria in materia penale (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12008E082&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>art. 82<\/strong><\/a>); adozione di norme comuni con riguardo a certi reati di particolare gravit\u00e0 (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12008E083&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>art. 83<\/strong><\/a>). In questi casi un membro del Consiglio dell&#8217;Ue, se ritiene che la normativa in discussione violi principi fondamentali del suo diritto interno, pu\u00f2 chiedere che la questione venga rimessa al Consiglio europeo, il summit dei capi di Stato e di governo. A seguito della richiesta, la procedura legislativa \u00e8 solo sospesa se nei quattro meai successivi il Vertice concorda di rinviare il progetto al Consiglio; la procedura \u00e8 invece definitivamente interrotta se, entro il medesimo termine, il Consiglio non si pronuncia o chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto (\u00e8 esplicito in\u00a0 questo senso l\u2019art. 48, ma lo si desume anche dagli articoli 82 e 83) .<\/p>\n<p>Da questa disciplina risulta che il freno di emergenza riguarda<strong> procedure legislative<\/strong>; se attivato, blocca una decisione del Consiglio; il blocco \u00e8 rimosso solo nel caso di disco verde del Consiglio europeo, da adottarsi con la abituale regola del consenso; diversamente, il blocco diventa definitivo. In tal modo, attraverso il meccanismo del rinvio al Consiglio europeo, <strong>ogni Stato membro pu\u00f2 esercitare un suo diritto di veto all\u2019adozione di normative europee in talune materie<\/strong>. Peraltro, si tratta di materie che prima del Trattato di Maastricht erano soggette al voto unanime del Consiglio, e che ora possono essere decise a maggioranza qualificata. <strong>La presenza del freno \u00e8 servita dunque a degradare a eccezione (a tutela di fondamentali principi di diritto interno) quella che prima rappresentava invece la regola<\/strong>.<\/p>\n<p>Veniamo ora al freno di emergenza con riguardo al Recovery Fund.\u00a0Il funzionamento del Recovery Fund comporta due momenti decisionali in sede europea: il primo concerne l\u2019<strong>approvazione dei piani di ripresa presentati dagli Stati membri<\/strong>; il secondo, la c<strong>oncreta erogazione dei finanziamenti da essi richiesti per l\u2019attuazione dei vari progetti<\/strong>. I piani sono approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; sulle singole erogazioni decide la Commissione, sentito il parere del Comitato economico e finanziario (un organo ausiliario del Consiglio, con funzioni consultive).<\/p>\n<p>\u00c8 solo con riguardo a questa seconda fase che entra in gioco il freno di emergenza.<strong> Se uno o pi\u00f9 Stati membri ritengono \u201cche vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali\u201d del progetto, in via eccezionale possono chiedere che la\u00a0 questione sia rimessa al Consiglio europeo, che ne deve discutere nella sua riunione immediatamente successiva<\/strong>. La Commissione deve astenersi da qualsiasi decisione sulle erogazioni richieste fino a che il Consiglio europeo non abbia discusso sulla questione \u201cin maniera esaustiva\u201d. Nulla si dice circa gli esiti e gli effetti di tale discussione. Si precisa solo che, di norma, il processo decisionale sulla richiesta di erogazioni dovr\u00e0 esaurirsi entro tre mesi dalla consultazione del Comitato Economico e Sociale da parte della Commissione e che sar\u00e0 conforme a quanto stabilito negli articoli 17 Tue e 317 Tfue.<\/p>\n<p>Come si vede, la circostanza comune a questa disciplina del freno di emergenza e a quella gi\u00e0 in essere nei Trattati \u00e8 che il rinvio al Consiglio europeo consente una <strong>eccezionale interferenza di singoli Stati membri sul normale svolgimento di processi decisionali dell\u2019Unione<\/strong>. Le due discipline sono per il resto diverse (almeno sul piano giuridico formale). Nel caso del Recovery Fund, il freno incide su una <strong>procedura amministrativa<\/strong> e non legislativa come negli altri casi; \u00e8 posto <strong>a tutela di un interesse finanziario che riguarda immediatamente l\u2019Unione e solo indirettamente i singoli Stati membri<\/strong>; inoltre, ed \u00e8 questo il punto di maggiore rilievo, il rinvio al Consiglio europeo produce effetti molto diversi. Nel caso del Recovery Fund pu\u00f2 solo ritardare, ma non bloccare definitivamente la decisione\u00a0 dell\u2019organo competente. La competenza della Commissione sulla gestione delle risorse dell\u2019Unione rimane inalterata, come confermato dal richiamo agli articoli 17 TUE e 317 TFUE.<\/p>\n<p>Indubbiamente, quello che si legge nelle Conclusioni andr\u00e0 meglio chiarito nelle normative di attuazione del Recovery Fund. Sar\u00e0 opportuno precisare che cosa si intende per <strong>soddisfacente avanzamento di un progetto e per gravi scostamenti dai target prefissati<\/strong>; quali siano le modalit\u00e0 della consultazione del Comitato economico e sociale e dei pareri da esso espressi; quanto a lungo si debba attendere l\u2019esame del Consiglio europeo; infine, se e quale riscontro la Commissione debba dare alle sue valutazioni. I pareri del Comitato tecnico e del Consiglio europeo sono certo autorevoli e la Commissione non potr\u00e0 non tenerne debito conto, specie nel caso di pareri negativi o comunque discordi. Essi per\u00f2 non condizionano giuridicamente la Commissione, che resta libera di decidere sull\u2019erogazione richiesta.<\/p>\n<p>Nei primi commenti sul funzionamento del Recovery Fund si parla talora di super-freno di emergenza. Non mi pare che l\u2019espressione sia giustificata: per le ragioni sopra illustrate <strong>il meccanismo ha un effetto frenante minore rispetto ai casi precedenti<\/strong>. E <strong>non determina uno spostamento verso l\u2019asse intergovernativo <\/strong>della gestione del Recovery Fund, che resta governata secondo il modello comunitario: i piani di ripresa degli Stati sono approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; le erogazioni dei fondi sono decise dalla Commissione, sotto il controllo politico del Parlamento europeo e quello legale della Corte di giustizia. Tutto dipende per\u00f2 dall\u2019autorevolezza della Commissione e dall\u2019efficacia dei controlli del Parlamento e della Corte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019introduzione del \u201cfreno di emergenza\u201d, che \u00e8 servita a superare i contrasti in tema di gestione del Recovery Fund, non costituisce un\u2019assoluta novit\u00e0. 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