{"id":90286,"date":"2021-11-08T01:12:03","date_gmt":"2021-11-08T00:12:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/?p=90286"},"modified":"2021-11-15T07:04:31","modified_gmt":"2021-11-15T06:04:31","slug":"aggressione-litalia-ratifica-gli-emendamenti-allo-statuto-della-cpi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archivio-affarinternazionali.it\/archivio\/2021\/11\/aggressione-litalia-ratifica-gli-emendamenti-allo-statuto-della-cpi\/","title":{"rendered":"Aggressione: l&#8217;Italia ratifica gli emendamenti allo Statuto della Cpi"},"content":{"rendered":"<p>Il 4 novembre scorso la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge che autorizza il presidente della Repubblica a <strong>ratificare gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Cpi)<\/strong> adottati dalla Conferenza di revisione di Kampala nel 2010. Il Senato si era gi\u00e0 espresso favorevolmente l&#8217;8 gennaio 2020.<\/p>\n<p>Gli emendamenti hanno ad oggetto <strong>l&#8217;introduzione della definizione del crimine di aggressione<\/strong> (art. 8 bis), la previsione delle <strong>condizioni per l&#8217;esercizio da parte della Cpi della giurisdizione su tale crimin<\/strong>e (art. 15 bis e 15 ter) e l&#8217;<strong>ampliamento dei crimini di guerra<\/strong> (art. 8, par. 2, lett. e), xiii, xiv, e xv).<\/p>\n<p>Il crimine di aggressione \u00e8 definito dal nuovo art. 8 bis dello Statuto come \u201cla pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione &#8230; di un atto di aggressione che, per la sua natura, gravit\u00e0 o magnitudine, costituisca una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite\u201d (par. 1). Per atto di aggressione deve intendersi \u201c<strong>l&#8217;uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranit\u00e0, l&#8217;integrit\u00e0 territoriale o l&#8217;indipendenza politica di un altro Stato o in altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite<\/strong>\u201d (par. 2).<\/p>\n<p>Sono elencati come atti di aggressione tra gli altri: l&#8217;invasione, l&#8217;occupazione e il bombardamento del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; il blocco dei porti e delle coste; e l&#8217;invio da parte di uno Stato di irregolari o mercenari che conducano atti di violenza contro un altro Stato equiparabili per gravit\u00e0 agli atti di aggressione elencati (par. 2). Rispondono del crimine di aggressione gli individui che si trovino \u201cin una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l&#8217;azione politica o militare di uno Stato\u201d (par. 1). In pratica, possono essere processati per questo crimine solo i vertici politici e militari di uno Stato.<\/p>\n<p>La Cpi pu\u00f2 esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione a partire dal 17 luglio 2018, secondo le disposizioni dei nuovi articoli 15 bis e 15 ter dello Statuto. Finora, tuttavia, il Procuratore non ha aperto alcuna indagine al riguardo.<\/p>\n<p><strong>Le conseguenze per l&#8217;Italia<\/strong><br \/>\nGli emendamenti adottati a Kampala entreranno in vigore per l&#8217;Italia un anno dopo il deposito della ratifica presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in base all&#8217;art. 121, par. 5 dello Statuto. Dopo la loro entrata in vigore, la Cpi potr\u00e0 giudicare gli individui al vertice dell&#8217;apparato politico e militare italiano che dovessero essere accusati della pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di atti di aggressione aventi le caratteristiche indicate nel sopra citato art. 8 bis. Tuttavia, essendo complementare ai tribunali nazionali, <strong>la Corte potr\u00e0 procedere solo in caso di mancanza di volont\u00e0 o incapacit\u00e0 di condurre le indagini e celebrare il processo da parte dell&#8217;Italia e degli altri Stati che dovessero avere giurisdizione sul caso<\/strong>, ai sensi dell&#8217;art. 17, par. 1, lett. a) e b) dello Statuto.<\/p>\n<p>Al fine di rendere possibile la conduzione di indagini e la celebrazione di processi in Italia per il crimine di aggressione, <strong>\u00e8 indispensabile prevedere tale fattispecie criminosa nel diritto interno<\/strong>. La legge di autorizzazione alla ratifica appena approvata contiene soltanto l&#8217;ordine di esecuzione degli emendamenti di Kampala a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (art. 2).<\/p>\n<p>L&#8217;ordine di esecuzione \u00e8 il procedimento consueto di adattamento dell&#8217;ordinamento italiano ai trattati di cui l&#8217;Italia diviene parte. Esso \u00e8 tuttavia insufficiente a rendere operanti in Italia le disposizioni pattizie<em> non self-executing<\/em>, come quelle che prevedano la repressione di crimini internazionali per i quali non esistano gi\u00e0 corrispondenti norme interne a carattere punitivo. Per dare attuazione a tali disposizioni si procede di solito all&#8217;inserimento di apposite norme di adattamento nella stessa legge di autorizzazione alla ratifica e\/o all&#8217;emanazione di provvedimenti normativi successivi.<\/p>\n<p><strong>Il recepimento delle fattispecie criminose<\/strong><br \/>\nInvero, negli oltre ventidue anni trascorsi dall&#8217;adozione della legge n. 232 del 1999, contenente l&#8217;autorizzazione alla ratifica e l&#8217;ordine di esecuzione dello Statuto della Cpi, <strong>non \u00e8 stata adottata una legislazione di recepimento delle numerose fattispecie criminose da questo previste e non contemplate dal diritto interno<\/strong>. Ad esempio, non sono specificamente puniti nell&#8217;ordinamento italiano atti qualificati come crimini contro l&#8217;umanit\u00e0, come lo sterminio, la persecuzione e l&#8217;apartheid. Lo stesso \u00e8 a dirsi di atti costituenti crimini di guerra come il reclutamento di bambini soldato e l&#8217;attacco contro personale, installazioni o veicoli impiegati in una missione di <em>peacekeeping<\/em> o di assistenza umanitaria. La disciplina dei crimini di guerra \u00e8 contenuta nel codice penale militare di guerra, che risale al 1941 e non \u00e8 stato finora oggetto di una riforma organica.<\/p>\n<p>Con la legge n. 237 del 2012, si \u00e8 provveduto soltanto all&#8217;adeguamento alle disposizioni dello Statuto concernenti la cooperazione degli Stati parti con la Cpi e i reati contro l&#8217;amministrazione della giustizia. Peraltro, il mancato adeguamento alle disposizioni di carattere sostanziale dello Statuto pu\u00f2 pregiudicare la piena cooperazione dell&#8217;Italia con la Corte.<\/p>\n<p>In considerazione di tutto ci\u00f2, \u00e8 auspicabile che il Parlamento non tardi oltre e doti l\u2019Italia di una legge organica che assicuri la repressione del crimine di aggressione e di tutti gli altri crimini previsti dallo Statuto di Roma e dagli emendamenti che essa abbia ratificato, stabilendo altres\u00ec la loro imprescrittibilit\u00e0 conformemente all&#8217;art. 29 dello Statuto stesso.<\/p>\n<p><strong>Gli altri emendamenti da ratificare<\/strong><br \/>\nPeraltro, dopo la Conferenza di revisione di Kampala, l&#8217;Assemblea degli Stati parti ha adottato ulteriori emendamenti allo Statuto nel 2015, nel 2017 e nel 2019. L&#8217;Italia ha finora ratificato solo l&#8217;emendamento approvato nel 2015, avente ad oggetto l&#8217;abrogazione di una disposizione transitoria dello Statuto (art. 124).<\/p>\n<p>\u00c8 auspicabile che il Parlamento autorizzi il presidente della Repubblica a ratificare anche gli emendamenti adottati nel 2017 e nel 2019, i quali ampliano l&#8217;elenco dei crimini di guerra su cui la Corte penale internazionale ha giurisdizione, e lo faccia in tempi meno lunghi di quelli occorsi per gli emendamenti di Kampala.<\/p>\n<p><small> Foto di copertina ANSA\/RICCARDO ANTIMIANI <\/small><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 4 novembre scorso la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge che autorizza il presidente della Repubblica a ratificare gli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Cpi) adottati dalla Conferenza di revisione di Kampala nel 2010. Il Senato si era gi\u00e0 espresso favorevolmente l&#8217;8 gennaio 2020. 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